IL SINDACO
Visto l'art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI:
Visto l'ultimo comma dell'art. 290 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
Visti gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
Viste le circolari del Ministero dell'interno: 26 giugno 2008, n.8; 27 ottobre 2008, n.12; con le quali sono state date istruzioni di carattere operativo per l'esatta ed uniforme applicazione della nuova disciplina; RICORDA:
- che la carta d'identità ha validità di DIECI ANNI e che, pertanto, coloro che posseggono la carta d'identità scaduta non possono servirsene se non provvedono alla rinnovazione richiedendola tempestivamente all'ufficio comunale;
- che la carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenzae, sulla stessa, può essere indicato, a richiesta, lo stato civile.....[continua]
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